(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
               Adige n. 52/I-II del 28 dicembre 2016) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  20  dicembre
2016, n. 1446; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                 Centro di sperimentazione Laimburg 
 
  1. Il Centro di Sperimentazione  Laimburg,  di  seguito  denominato
Centro, e' un ente strumentale non  economico  della  Provincia,  con
personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,  dotato  di  autonomia
organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. 
  2.  Il  Centro  svolge  attivita'  di  ricerca,  sperimentazione  e
innovazione,  provvede  al  trasferimento  e  alla  diffusione  delle
conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare nonche' in
tutti i settori connessi. 
  3. Per raggiungere i fini  di  cui  al  comma  2,  il  Centro  puo'
svolgere  anche  attivita'  accessorie,   connesse,   strumentali   o
complementari ai fini istituzionali,  incluse  attivita'  commerciali
purche' non prevalenti. Queste  ultime  devono  essere  dirette  alla
fornitura di beni o servizi mediante  l'utilizzazione  prevalente  di
attrezzature o risorse normalmente impiegate  dal  Centro  nella  sua
attivita' istituzionale, oppure essere strumentali al  raggiungimento
degli scopi del Centro o complementari alle sue  attivita',  comprese
le  attivita'  di  rappresentanza  e  relazioni  istituzionali  e  le
attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale  e
forestale, nonche' di ricezione ed ospitalita'. 
  4. Il Centro puo' collaborare con altri enti o imprese pubbliche  o
private, nazionali ed estere - compresi istituti  universitari  -  ed
avvalersi dei  loro  servizi,  anche  a  titolo  oneroso.  Esso  puo'
altresi' servirsi dei laboratori  scientifici  della  Provincia  come
pure di terreni di proprieta' di terzi, presi in affitto  o  comunque
messi a disposizione da questi ultimi. 
  5. Il Centro puo' eseguire progetti di ricerca  e  sperimentazione,
servizi ed analisi scientifiche a  carico  di  terzi.  L'entita'  del
corrispettivo per queste prestazioni e'  fissata  dal  direttore  del
Centro sulla base degli elementi di costo. 
  6. Presso il Centro e' istituita una banca genetica per le varieta'
di piante  esistenti  e  nuove,  nonche'  a  rischio  di  estinzione,
dell'Alto Adige. Nella banca genetica  sono  raccolti  anche  semi  e
sementi. Finalita' della banca genetica e'  raccogliere  varieta'  di
piante, di immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne  e
classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche. 
  7. Su incarico della  Giunta  provinciale,  il  Centro  puo'  anche
adottare misure a tutela di razze di animali domestici minacciate  di
estinzione. 
  8. Il Centro stipula un accordo programmatico  pluriennale  con  la
Provincia, il quale viene  concordato  con  il  membro  della  Giunta
provinciale competente per il Centro.