(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 28 dicembre 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 1446; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Centro di sperimentazione Laimburg 1. Il Centro di Sperimentazione Laimburg, di seguito denominato Centro, e' un ente strumentale non economico della Provincia, con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. 2. Il Centro svolge attivita' di ricerca, sperimentazione e innovazione, provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare nonche' in tutti i settori connessi. 3. Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro puo' svolgere anche attivita' accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attivita' commerciali purche' non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attivita' istituzionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attivita', comprese le attivita' di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonche' di ricezione ed ospitalita'. 4. Il Centro puo' collaborare con altri enti o imprese pubbliche o private, nazionali ed estere - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, anche a titolo oneroso. Esso puo' altresi' servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprieta' di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi. 5. Il Centro puo' eseguire progetti di ricerca e sperimentazione, servizi ed analisi scientifiche a carico di terzi. L'entita' del corrispettivo per queste prestazioni e' fissata dal direttore del Centro sulla base degli elementi di costo. 6. Presso il Centro e' istituita una banca genetica per le varieta' di piante esistenti e nuove, nonche' a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolti anche semi e sementi. Finalita' della banca genetica e' raccogliere varieta' di piante, di immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche. 7. Su incarico della Giunta provinciale, il Centro puo' anche adottare misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione. 8. Il Centro stipula un accordo programmatico pluriennale con la Provincia, il quale viene concordato con il membro della Giunta provinciale competente per il Centro.